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Ordinanza — n. 43245/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proof for a single criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court correctly found insufficient evidence of a single criminal design. The appellant argued for continuity, but the execution judge noted the crimes occurred over nine years in different locations with distinct methods. Consequently, the court affirmed that the lack of chronological proximity and contextual similarity precluded the legal characterization of a continuous offense.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal design requires a unified plan with proximate facts; isolated crimes separated by time and place do not constitute a single design.

Parole chiave

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single criminal design continuity of crimes inadmissibility of appeal execution judge reasoning criminal procedure costs esame di cassazione principio di Cassis de Dijon procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO DELIO nato a CASERTA il 09/06/1977 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per gonseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a notevole distanza di tempo tra loro (nell'arco di circa nove anni) e in differenti contesti territoriali. Le modalità esecutive delle condotte, inoltre, erano del tutto differenti tra loro: non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

• Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi e luoghi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi / KgrrinliPw.4 jìorJ hirgeLA fLi 19 tt" ci.o Kik, ry>,j Ofrreb,uT.,, f d wq D • rla a. .

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non 'sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend