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Ordinanza — n. 43244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of novelty and orders fines under supervision procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the request lacked novelty compared to a previously rejected application. The convicted woman had already been denied similar relief due to her ties to organized crime and poor compliance with supervision measures. Consequently, the court ordered her to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A new petition in supervision proceedings is inadmissible if it lacks novelty relative to a prior unappealed decision, establishing the preclusive effect of such procedural history.

Parole chiave

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supervision procedure lack of novelty preclusive effect criminal supervision procedural costs repeated petition inadmissible appeal soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 678 cod. proc. pen.
applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678 stesso codice, allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata dal competente giudice di sorveglianza e divenuta non revocabile per mancanza di apposita impugnazione, viene ripresentata (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANDI FRANCESCA natft,a SCORRANO il 27/03/1993 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, pur non potendosi parlare di formazione del giudicato in materia di istanze di applicazione di misure alternative alla detenzione, trattandosi di decisioni formulate allo stato degli atti, tuttavia, nella relativa procedura si realizza l'effetto preclusivo, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. applicabile al procedimento di sorveglianza ex art. 678 stesso codice, allorché una nuova istanza dell'interessato, priva di elementi di novità rispetto ad altra in precedenza valutata dal competente giudice di sorveglianza e divenuta non revocabile per mancanza di apposita impugnazione, viene ripresentata (Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993, dep. 1994, Chianetta, Rv. 196861).

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, in precedente, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con l'ordinanza del 26 ottobre 2023, aveva già rigettato medesima istanza, dopo aver evidenziato che la condannata manteneva legami con contesti di criminalità organizzata. Era emerso, inoltre, che la stessa, nel periodo di sottoposizione alla misura, aveva manifestato scarsa propensione al rispetto delle prescrizioni imposte.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d