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Ordinanza — n. 43242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing and failure to specify grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense and challenged the specific sentencing decision regarding residence obligations. The court rejected these arguments, ruling that the appeal violated procedural requirements for personal filing and lacked the necessary specificity of grounds required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the interested party instead of a qualified defense attorney, or if it fails to specify the grounds for the appeal with sufficient detail.

Parole chiave

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inadmissibility de plano personal filing appeal qualified defense attorney specificity of grounds cassation procedure legal representation requirements procedural costs diritto di conoscere i propri ascendenti

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Per di più il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, considerando che La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018
(Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO GABRIELE nato a TARANTO il 28/09/1989 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato alle parti; udita là relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, Merlino Gabriele, il 20 marzo 2024. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli arti. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3.1.

Per di più il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, considerando che La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che l'imputato, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, senza giustificate ragioni, era uscito dal territorio del Comune di residenza. Secondo il giudice di secondo grado, poi, considerati i precedenti penali dell'imputato, anche per reati gravi (tra i quali, evasione, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto) e le modalità esecutive della condotta accertata, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado anche in ordine al trattamento punitivo.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa