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Ordinanza — n. 43238/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and preclusive effect of plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied on generic grounds lacking specific legal or factual support. The defense and prosecution had previously agreed on a specific sentence, creating a preclusive effect that barred further arguments on those points. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: A plea agreement regarding sentence reduction creates preclusive effects in the appeal stage, rendering generic appeals inadmissible as they contradict the agreed terms and established preclusion rules.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement preclusion generic grounds dismissal sentencing agreement procedural preclusion Cassazione ordinanza codice procedura penale deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO GIANLUCA MARIO nato a CATANIA il 08/09/1983 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; V

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Giova in diritto evidenziare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Può, tuttavia, essere rilevata nel giudizio di legittimità la prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado (Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Nel caso di specie, il difensore dell'imputato (munito di procura speciale) e il pubblico ministero avevano concordato la rideterminazione della pena nella misura definitiva di mesi otto e giorni dieci di reclusione e il giudice della cognizione aveva ritenuto la pena concordato come adeguata e proporzionata alla fattispecie delittuosa accertata.

La rinuncia agli altri motivi di appello, quindi, è da intendersi irretrattabile; pertanto, si è formato, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C