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Ordinanza — n. 43237/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention regime extension due to lack of substantive review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Tribunal of Surveillance properly applied the detention regime extension. The court found the lower court's decision sufficiently motivated regarding the defendant's role in a mafia association and his social danger. Consequently, the appeal was rejected as it raised only unfounded complaints without violating legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: In appeals regarding detention regime extensions, the Court of Cassation reviews only for legal violations, excluding mere contradictions or illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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detention regime extension mafia association role substantive review limits legal violation standard procedural appeal admissibility domanda d'asilo di rom riesame della curatela allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.
Giova premettere che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord.
Art. 125 cod. proc. pen.
Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 125 cod. proc. pen
Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADAFFARI GIACOMO nato a SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE il 03/01/1956 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, in materia dei provvedimenti di applicazione o proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché, quanto alla motivazione, gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che ne rappresentano la mancanza sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, tanto poter ritenere che la motivazione sia solo apparente, in quanto assolutamente inidonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del riscorso - a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il decreto ministeriale ex art. 41-bis, comma 2, Ord, pen. risultava adeguatamente argomentato circa la posizione di vertice di Madaffari Giacomo nell'ambito della realtà associativa di tipo mafioso di riferimento, circa il suo ruolo di direzione della stessa e circa l'attualità della operatività di tale sodalizio, come emerso dalla lettura dell'ordinanza del 14 febbraio 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante della connessione mafiosa.

Secondo il Tribunale di sorveglianza, inoltre, il ruolo di primaria importanza svolto da Madaffari nell'ambito del sodalizio mafioso aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Belnome Antonino, il quale aveva riferito che il primo fosse il capo della realtà associativa locale di Anzio e Nettuno, e nel fatto che il c.d. Clan Bellocchio di Rosarno, prima di poter svolgere attività illegali sul territorio di Anzio, doveva ottenere l'autorizzazione da parte di Madaffari Alla luce di tali considerazioni e dei.principi giurisprudenziali sopra esposti, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da doglianze del tutto infondate.

A fronte delle censure di mancanza di motivazione, infatti, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, accettando, in tal modo, la ricorrenza dei presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di applicazione del regime carcerario differenziato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di 'una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cass