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Ordinanza — n. 43232/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43232/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43232/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010).

Parole chiave

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patrocinio non autorizzato colpa del patrocinatore rinvio del dibattimento mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONELLI PATRIZIO nato a NAPOLI il 20/10/1970 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010).

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha accertato che l'imputato in data 1, 11 e 19 aprile 2018 non aveva rispettato l'obbligo di non rincasare più tardi delle 21:00 e di non uscire prima delle 7:00, essendo lo stesso stato rinvenuto in una località differente da quella di soggiorno obbligatorio o all'esterno della propria abitazione. La Corte di appello, quindi, con motivazione ineccepibile, ha esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Bonelli in ordine ai reati sub a, b e c, autonomi tra loro.

Il ricorrente, poi, non si confronta con la sentenza impugnata, anche nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura della documentazione dei Carabinieri di Gambolò, era emerso che l'imputato non avesse mai adempiuto all'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri nei giorni di mercoledì e venerdì alle 9:00, condotta perfezionante il reato di cui al capo d. #A./ 11,1,en 2p1, ewmfi.s, La Corte, quindi,\(ritiene che nessun vizio logico argomentativo sia ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in oggetto.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). //

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen