Personal preventive measures arrest does not suspend special surveillance; appeal dismissed for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that arrest and the obligation to appear at the police station do not suspend special surveillance measures. The appellant argued for suspension, but the court found no incompatibility between preventive measures and coercive measures unless execution methods conflict. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Personal preventive measures such as arrest or the obligation to appear do not suspend special surveillance, as no incompatibility exists between preventive and coercive measures absent conflicting execution methods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPRILE VITO ANTONIO nato a PALO DEL COLLE il 15/04/1964 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di misure di prevenzione personali, l'arresto e la successiva applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non determinano la sospensione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non sussistendo alcuna incompatibilità tra misure di prevenzione e misure cautelari, tranne nel caso in cui siano incompatibili le rispettive modalità di esecuzione (Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, D'Antoni, Rv. 270494).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i