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Ordinanza — n. 43229/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43229/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, è inammissibile l'istanza con la quale la parte chiede l'applicazione della disciplina della continuazione, quando la stessa è già stata esclusa dal giudice della cognizione. Nel caso di specie, la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la richiesta di applicazione della disciplini della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata già rigettata dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice della cognizione, con la sentenza emessa in data 1 luglio 2020, definitiva 1'8 novembre 2022.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43229/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, è inammissibile l'istanza con la quale la parte chiede l'applicazione della disciplina della continuazione, quando la stessa è già stata esclusa dal giudice della cognizione. Nel caso di specie, la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la richiesta di applicazione della disciplini della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata già rigettata dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice della cognizione, con la sentenza emessa in data 1 luglio 2020, definitiva 1'8 novembre 2022.

Parole chiave

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mancata contestazione dei fatti facoltà di astenersi dal testimoniare mancata prova di parzialità asserzione difendibile ordinanze probatorie diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, è inammissibile l'istanza con la quale la parte chiede l'applicazione della disciplina della continuazione, quando la stessa è già stata esclusa dal giudice della cognizione.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DOMINICIS ANTONIA GABRIELLA nata LIZZANELLO il 29/03/1962 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, è inammissibile l'istanza con la quale la parte chiede l'applicazione della disciplina della continuazione, quando la stessa è già stata esclusa dal giudice della cognizione. Nel caso di specie, la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la richiesta di applicazione della disciplini della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza era stata già rigettata dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice della cognizione, con la sentenza emessa in data 1 luglio 2020, definitiva 1'8 novembre 2022.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1