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Ordinanza — n. 43079/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and missed statutory deadline for defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Alessandro Sforza's appeal against his cocaine trafficking conviction inadmissible. Sforza argued for vitiating the conviction's reasoning regarding drug use and claimed the defense's recusal declaration was irrelevant, but the court found these grounds generic and unsupported by critical comparison. Furthermore, the defense failed to submit written conclusions within the mandatory deadline set by the 2020 decree, rendering the recusal argument procedurally untimely. Consequently, the appeal was rejected, and Sforza was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 383 c.p.p.; Art. 23-bis comma 2 d.l. n. 137/2020: An appeal is inadmissible if grounds are generic without critical comparison to court findings or if written conclusions are not filed within the peremptory statutory deadline, precluding further defensive activity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds peremptory deadline cocaine trafficking defense recusal facoltà di astenersi dal testimoniare dipendenza da sostanze stupefacenti domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis comma 2 d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Il processo si svolgeva con il rito camerale, il termine per il deposito delle conclusioni scritte, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l.
Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024
176 del 2020, è perentorio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA ALESSANDRO nato a PISTICCI il 24/01/1984 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessandro Sforza impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina pari a 16 dosi singole. Egli lamenta:

1) vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale;

2) nullità della sentenza per la ritenuta irrilevanza della dichiarazione del difensore di adesione all'astensione di categoria in atto il giorno della decisione.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, esaurendosi nell'indicazione di circostanze di fatto non prese in considerazione in sentenza, tuttavia senza un confronto critico con quelle invece valorizzate dalla stessa e senza indicazione delle ragioni per cui le prime avrebbero dovuto privare le altre della concludenza loro concordemente attribuita dai giudici di merito. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. Il processo si svolgeva con il rito camerale, il termine per il deposito delle conclusioni scritte, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, è perentorio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664) ed era già decorso, avendo peraltro la difesa già presentato le proprie. Non era, dunque, prevista alcuna attività difensiva ulteriore per quella udienze, sicché correttamente la Corte d'appello ha escluso la rilevanza della dichiarazione di astensione del difensore dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il