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Ordinanza — n. 43077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing decision regarding substitute penalty application due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the request for a substitute penalty. The appellant argued for ordinary trial procedures, but the court held that the appellate judge's factual assessment of the defendant's risk of reoffending is non-appealable unless arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.; Art. 95 d.lgs. n. 150/2022: The appellate court's factual judgment on the suitability of a substitute penalty is non-appealable unless manifestly unreasonable or arbitrary, as it falls within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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substitute penalty application appeal inadmissibility factual judgment review sentencing discretion procedural grounds sanzione sostitutiva adeguamento della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Gianvito Franzoi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 633, cod.
Art. 133 cod. pen.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conta, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZOI GIANVITO nato a FIRENZE il 14/12/1968 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gianvito Franzoi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 633, cod. pen.. Egli lamenta vizi di motivazione, nella parte in cui è stata rigettata la sua richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avanzata ai sensi degli artt. 545-bis, cod. proc. pen., e 95, d.lgs. n. 150 del 2022. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conta, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, il giudizio prognostico negativo sul rispetto, da parte dell'imputato, delle prescrizioni della sanzione sostitutiva non si presenta manifestamente irragionevole, essendo fondato sulle plurime condanne per evasione e violazione della sorveglianza speciale, che, quantunque estinte per effetto del positivo esperimento di una misura alternativa alla detenzione, non possono reputarsi del tutto inconferenti nel tratteggiarne la personalità: ragione per cui la motivazione della Corte d'appello rimane nell'àmbito di discrezionalità riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 2