Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to the absolute genericity of the legal grounds cited.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Sahib El Mostafa inadmissible because the grounds for review were absolutely generic and lacked any specific explanation. The appellant challenged a conviction for drug trafficking by alleging violations of law and defects in reasoning regarding his responsibility. The court rejected the claim, ruling that such vague arguments do not meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, merely stated without any specific explanation or development of the legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHIB EL MOSTAFA nato il 30/08/1971 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sahib El Mostafa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato, senza alcuna spiegazione.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 202