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Ordinanza — n. 43075/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity of grounds without specific legal explanation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Gianluca D'Onofrio's appeal against his cocaine trafficking conviction inadmissible. D'Onofrio argued violations regarding responsibility, legal qualification, and sentencing, but the court found his grounds were absolutely generic and lacked any specific explanation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, merely stated without any specific explanation or legal argumentation.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal lack of motivation criminal procedure Cassazione ordinanza generic grounds procedural costs traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO GIANLUCA (CUI 05LXLRM) nato a BUSSOLENGO il 04/12/1973 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gianluca D'Onofrio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e misura della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, semplicemente enunciati, senza alcuna spiegazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 202