Italian court dismisses appeal against conviction for recidivism and police assault as inadmissible and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Nasri Omar against his conviction for assault on prison police officers inadmissible. The appellant argued for the first time that he lacked imputability due to confusion and challenged the recidivism finding, but the court rejected these claims as procedurally barred and factually unsupported. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 606, comma 3, c.p.p.: Appeals raising imputability defenses for the first time are inadmissible, and generic challenges to recidivism findings without specific factual rebuttal are rejected as unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRI OMAR (CUI OSEV83V) nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Ornar Nasri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., verso alcuni agenti di polizia penitenziaria. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione:
l) in ordine all'affermazione di colpevolezza, per aver egli agito «in una palese stato confusionale»;
2) in punto di riconoscimento della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, se inteso come mancato rilievo del difetto d'imputabilità, non è consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); diversamente, è manifestamente infondato e puramente labiale, a fronte della indiscussa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza (pag. 1). 2.2. Il secondo, oltre che anch'esso manifestamente infondato, è comunque generico: la motivazione della prevalenza della recidiva c'è ed è concludente, avendo rilevato uno stretto collegamento tra il nuovo reato ed il vissuto criminale dell'imputato, anche all'interno del carcere (pag. 4).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott