Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new ground raised under Article 606 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Pizzimenti's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Pizzimenti challenged the sentencing for crimes under Articles 336 and 635 of the Penal Code, arguing for a different penalty calculation. The court rejected this because the ground was raised for the first time in the appeal, violating Article 606, paragraph 3 of the Criminal Procedure Code, and noted the sentence was already at the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 336, 635, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are raised for the first time in the appeal, particularly when the sentence imposed is already at the statutory minimum.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI LUCA nato a MODENA il 29/05/1984 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luca Pizzimenti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 336 e 635, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Peraltro, la pena è stata contenuta nel minimo edittale, non essendo perciò necessaria una specifica motivazione (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 20