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Ordinanza — n. 43071/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unexplained legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Et Tair Aziz inadmissible because the grounds were absolutely generic and lacked any specific explanation. Aziz challenged a conviction for cocaine trafficking, arguing violations of law and reasoning errors regarding liability and sentencing. The court rejected these claims, ruling that such vague arguments do not meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 2, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and merely stated without any specific explanation or argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of explanation criminal procedure Corte di Cassazione spelling error procedural dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 2, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ET TAIR AZIZ nato il 10/12/1982 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aziz Et Tair impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e misura della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi, semplicemente enunciati, senza alcuna spiegazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 20