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Ordinanza — n. 43070/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for recidiva denial and generic mitigating circumstances due to lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Petru Dobrea inadmissible regarding the denial of recidiva and generic mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of law and flawed reasoning, but the court held that the lower court's factual findings on sentencing are unchallengeable in cassation proceedings. The decision rests on the principle that the appellate court adequately addressed statutory elements by citing prior case law and noting the lack of evidence for the appellant's claimed life change.

Regesto Legislator

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Art. 133, cod. pen.; In cassation proceedings, the court of merit's factual judgment on sentencing is unchallengeable provided it accounts for preponderant elements under Art. 133 and avoids mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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recidiva attenuanti generiche giudizio di fatto motivazione sentenza Corte di Cassazione inammissibilità ricorso codice penale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385, cod. pen.
Petru Dobrea impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..
Art. 133, cod. pen.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
In particolare, quanto alle attenuanti generiche, tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196
271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826
269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBREA PETRU nato il 03/04/1965 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Petru Dobrea impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:

1) considerazione della recidiva;

2) diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. In particolare, quanto alle attenuanti generiche, tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). A tanto si aggiunga che, nello specifico, la sentenza ha rilevato come il mutamento di vita dell'imputato successivamente al reato risulti puramente asserito, nulla replicando ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 o