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Ordinanza — n. 43069/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising recidiva argument for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alexander Seferovic inadmissible because it raised the issue of recidiva for the first time. The appellant challenged a second-instance conviction under Article 337 of the Penal Code, arguing a violation of law regarding recidivism recognition. The court rejected this claim as the argument was not presented during prior proceedings, rendering the appeal procedurally barred under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it introduces a new ground of objection, such as recidivism, for the first time, as such arguments must be raised in the lower instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility new ground of objection recidivism procedural requirement first instance argument Code of Criminal Procedure recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEXANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alexander Seferovic impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di riconoscimento della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2024