Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Goran Markovic inadmissible because his legal representative formally withdrew the appeal before the hearing. Although the appellant initially claimed defects in the lower court's reasoning regarding criminal responsibility, the withdrawal rendered the procedural challenge moot. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered Markovic to pay the associated court costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of a criminal appeal renders it inadmissible, triggering the imposition of court costs and a monetary fine regardless of the underlying reasons for the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKOVIC GORAN nato il 16/07/1982 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Goran Markovic impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Il ricorso lamenta vizi di motivazione in punto di responsabilità.
2. Con atto scritto e depositato in cancelleria, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso tale decisione.
3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373), ma anzi da ragioni di opportunità (allo scopo, cioè, di bloccare una procedura estradizionale per altra causa).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre