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Ordinanza — n. 43065/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the absolute generality of the motivation defect argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Kais Slim inadmissible because the alleged defect in the lower court's reasoning was too generic to be substantiated. The appellant argued a lack of motivation regarding criminal responsibility under Article 385 of the Penal Code, but failed to provide specific grounds. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the alleged error is stated in an absolutely generic manner without specific factual or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motivation defect criminal responsibility Art. 385 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende lack of specificity difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Kais Slim impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.
Art. 360 c.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIS SLIM (CUI 03C742F) nato il 07/08/1988 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Kais Slim impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. peri.. Il ricorso lamenta un vizio di motivazione in punto di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2024.