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Ordinanza — n. 43063/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigation due to insurmountable criminal record and adequate sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for multiple drug offenses. The appellant argued for generic mitigation based on his post-crime recovery, but the court found the first-instance judgment sufficiently reasoned by citing his extensive criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; In criminal appeals, the court of first instance's factual assessment on generic mitigation is unassailable unless contradictory, provided it adequately references preponderant elements like the defendant's prior record.

Parole chiave

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generic mitigation criminal record drug offenses appeal inadmissibility sentencing reasoning attenuazione della pena scemata imputabilità allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAWAN CLAUDIO RANKO nato a BOLOGNA il 22/03/1976 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Claudio Ranko Pawan impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per numerosi reati in materia di stupefacenti di vario tipo. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche, lamentando la mancata considerazione del virtuoso percorso di recupero compiuto dall'imputato dopo i fatti di causa.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime:

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Nello specifico, la sentenza impugnata soddisfa ampiamente detto onere, spiegando che della condotta dell'imputato successiva al reato si è tenuto conto nel commisurare la pena in misura prossima al minimo edittale, pur a fronte di numerosi e gravissimi reati, e che, invece, osta al riconoscimento delle attenuanti generiche l'insolitamente robusto curriculum criminale di costui, specificamente descritto (v. pag. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25