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Ordinanza — n. 43062/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing alternatives and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Marco Bonfanti's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. Bonfanti argued that his appeal clearly stated requests regarding sentencing alternatives and general mitigating factors, yet the Court of Appeal evaluated the merits without proper adversarial proceedings. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely restated a defensive thesis without explicitly critiquing the factual or legal reasons underlying the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when critical grounds regarding the facts or law are not explicitly stated and argued in proportion to the specificity of the contested decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of specific grounds sentencing alternatives general mitigating circumstances procedural defect Cassazione ordinanza inammissibilità appello minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFANTI MARCO nato a BUSTO ARSIZIO il 16/03/1968 avverso l'ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marco Bonfanti impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi — ai sensi degli artt. 581, comma 1, lettj d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna, in primo grado, per il delitto di cui all'art. 336, cod. pen.„ con il quale lamentava:

1) il mancato riconoscimento della più lieve ipotesi di cui al terzo comma di tale norma;

2) il diniego delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, invece, il proprio atto d'appello conteneva la chiara indicazione delle richieste proposte e dei motivi di dissenso dalla decisione impugnata, e la Corte d'appello ha effettuato una valutazione di merito sulla fondatezza di tali doglianze, non consentitale in assenza di contraddittorio.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. L'appello è inammissibile quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, in misura direttamente proporzionale alla specificità delle stesse (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, il gravame si era limitato alla riproposizione della alternativa tesi difensiva, senza una puntuale critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (natura necessitata, in concreto, pur nell'esercizio di un potere discrezionale, dell'atto del p.u. che si voleva impedire; carattere ostativo dei precedenti penali per il riconoscimento di attenuanti generiche).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il