Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic, assertive complaints lacking critical engagement with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Roberto Michele Giglio inadmissible for being absolutely generic and purely assertive. Giglio challenged the second-instance conviction for violence against police officers, claiming a lack of active violence and intent, but failed to critically engage with the lower court's arguments. Consequently, the court ruled that such vague complaints do not meet the threshold for admissibility, leading to a dismissal and an order for the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: An appeal is inadmissible if the complaints are absolutely generic and assertive, evading any critical confrontation with the reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO MICHELE ROBERTO nato a CATANZARO il 26/04/1994 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Roberto Michele Giglio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta la manifesta illogicità della motivazione, deducendo l'assenza di condotte di violenza attiva verso gli agenti di p.s. e, comunque, del dolo.
2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità delle doglianze, che si presentano puramente assertive ed eludono qualsiasi confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 20