Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating previously examined grievances regarding passive resistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it merely repeated grievances already fully examined and dismissed by the Court of Appeal. The appellant argued that the conviction for passive resistance violated the law due to the nature of the opposition against police operators. The court rejected this, ruling that the new arguments lacked critical engagement with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of grievances already examined and dismissed by the appellate court without presenting new critical arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRASIFI ABDELGHANI nato il 28/07/1993 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Errasifi Abdelghani impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, essendosi trattato di resistenza passiva e non diretta contro gli operatori di polizia.
2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze tutte già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, con le cui argomentazioni il ricorso elude qualsiasi confronto critico.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 202