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Ordinanza — n. 43059/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating previously examined grievances regarding passive resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely repeated grievances already fully examined and dismissed by the Court of Appeal. The appellant argued that the conviction for passive resistance violated the law due to the nature of the opposition against police operators. The court rejected this, ruling that the new arguments lacked critical engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of grievances already examined and dismissed by the appellate court without presenting new critical arguments.

Parole chiave

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passive resistance criminal appeal inadmissible appeal repetition of grievances Court of Cassation rinuncia al dibattimento orale motivi di cassazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Errasifi Abdelghani impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRASIFI ABDELGHANI nato il 28/07/1993 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Errasifi Abdelghani impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, essendosi trattato di resistenza passiva e non diretta contro gli operatori di polizia.

2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze tutte già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, con le cui argomentazioni il ricorso elude qualsiasi confronto critico.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 202