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Ordinanza — n. 43057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and rejects excessive sentence claim due to judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Jonathan Fortuna inadmissible, ruling that his first ground was a generic repetition of previously rejected arguments. The court held that the second ground regarding excessive sentencing falls within the trial judge's discretion and is only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and Fortuna was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats prior grievances without critical analysis, and sentencing claims are inadmissible unless the penalty exceeds the medium statutory range or results from arbitrary reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievance judicial discretion excessive sentence drug trafficking traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNA JONATHAN nato a CALTAGIRONE il 27/11/1994 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Jonathan Fortuna impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di:

1) destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale o di gruppo;

2) eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, risolvendosi nella riproposizione di doglianza già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni, da cui si evince la natura puramente labiale dell'allegazione difensiva. 2.2. Il secondo non è consentito. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo qualora si presenti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; inoltre, la relativa motivazione dev'essere specifica soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore al medio edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nello specifico, invece, la pena si mantiene vicina a tale soglia ed è specificamente giustificata con riferimento ai recenti precedenti penali dell'imputato (mentre l'allegazione difensiva della sua incensuratezza non è sorretta da documentazione aggiornata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25