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Ordinanza — n. 43056/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking charges as facts already examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Armando Passalacqua's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued that multiple drug offenses should be treated as a single crime due to their proximity and shared location, but the court noted these facts were already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed as a repetition of previously disallowed grievances, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal that merely reiterates grievances already fully examined and rejected by the appellate court is inadmissible as it lacks new grounds or legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking multiple offenses single crime inadmissible appeal repetition of grievances procedural dismissal Cassazione possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ARMANDO nato a CROTONE il 16/09/1989 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Armando Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per quarantotto episodi di cessione di stupefacenti di vario tipo. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, per non essere stato ravvisato un unico reato, trattandosi di condotte commesse in un ristretto arco temporale e relative alle medesime partite di sostanze, detenute in un unico luogo.

2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianza già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici d'appello, con puntuale richiamo di giurisprudenza di legittimità e sulla base di circostanze di fatto (cessioni effettuate in giorni differenti e nei confronti di vari acquirenti) che valgono a configurare la pluralità dei reati e che il ricorso non contesta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre