Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of previously examined grievances without new critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Bonanno inadmissible, ruling it a mere repetition of grievances already fully examined and dismissed by the Court of Appeal in Catania. Bonanno argued for a violation of law regarding the existence of the crime, but the court found his arguments lacked a specific critical comparison with the appellate judges' reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Bonanno was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already examined and dismissed by the appellate court without presenting a new critical analysis or specific arguments that justify a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO SALVATORE nato a TORINO il 10/09/1987 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Salvatore Bonanno impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato.
2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni, che danno logica giustificazione del pieno controllo degli animali da parte dell'imputato e della strumentalità del loro mantenimento in libertà a ritardare la perquisizione domiciliare ad opera dei carabinieri.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2024.