Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to propose non-punishability argument in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual references. The appellant challenged the lower court's confirmation of conviction for theft, arguing violations regarding responsibility, non-punishability, and general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first and third grounds merely repeated appellate arguments, while the second ground was never raised in the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 604 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic grounds lacking specific factual references or if it reiterates arguments already presented in the appeal without new substantive content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIANLUCA nato a AVOLA il 20/05/1973 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gianluca Liotta impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:
1) affermazione di responsabilità;
2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
3) diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Si tratta di motivi del tutto generici, perché privi di qualsiasi riferimento al fatto in disamina. Il primo ed il terzo, inoltre, sono puramente reiterativi di quelli d'appello; mentre il secondo non risulta essere stato proposto in appello, neppure in sede di conclusioni finali.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2