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Ordinanza — n. 43052/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetition of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Giovanni Imbrogno's appeal against the Second Instance Court's conviction for the crime of violence inadmissible. The appellant argued that the crime lacked contextual link to his public service duties and claimed a self-defense justification, but these claims were already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The Court ruled that the appeal merely repeated unsupported factual reconstructions without providing new evidence or a critical comparison with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new evidence or a critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetition of arguments lack of new evidence public service violence self defense claim procedural dismissal costs of appeal disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBROGNO PINO GIOVANNI nato a COSENZA il 04/01/1992 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pino Giovanni Imbrogno impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in punto:

1) di configurabilità del reato, per difetto di contestualità tra l'attività di servizio dell'agente pubblico e la condotta violenta dell'imputato;

2) di diniego della scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa.

2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze fondate su una ricostruzione dei fatti non confortata da adeguate evidenze, e comunque già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre