Italian Supreme Court dismisses appeal for dangerous driving as repetitive complaints without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Luigi Mendicino's appeal inadmissible, ruling it was a mere repetition of grievances already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for acquittal on dangerous driving charges, challenged suggestive judicial questions, and claimed violation of the principle of double jeopardy due to prior administrative penalties. The court rejected these claims because they lacked critical analysis and failed to demonstrate new grounds for overturning the final conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 499 cod. proc. pen.; Art. 50 CDFUE: An appeal is inadmissible if it merely restates grievances previously examined and dismissed without presenting a specific, critical comparison with the court's reasoning or new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDICINO LUIGI nato a CROTONE il 30/10/1976 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Mendicino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta:
1) violazione dell'art. 337, cit., per essersi l'imputato limitato a fuggire in moto nel traffico, senza alcuna violenza minaccia verso gli agenti di polizia;
2) violazione dell'art. 499, cod. proc. pen., per avere il giudice formulato domande suggestive;
3) violazione dell'art. 50, CDFUE, per violazione del ne bis in idem, essendo state elevate all'imputato le sanzioni amministrative per la medesima condotta di guida pericolosa.
2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni; ovvero che:
a) non si è trattato di un mero divincolarsi, ma di una pericolosa fuga nel traffico cittadino con slalom tra i veicoli ed inseguimento per un chilometro;
b) il divieto di domande suggestive non opera per il giudice, ma comunque non risultavano tali quelle censurate;
c) oltre ad essere diversa l'oggettività giuridica delle disposizioni, comunque non risulta l'applicazione definitiva delle sanzioni amministrative.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott