Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded and generic prescription argument regarding ten-year limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's argument regarding the prescription of the crime was manifestly unfounded and generic. The lower court had correctly determined that the maximum prescription period, extended by interruptions, was ten years from the crime's commission in December 2014, meaning it had not expired by the time of judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of prescription is manifestly unfounded and generic, as the statutory limitation period has not expired based on the calculated term from the date of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Claudio Covelli impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce l'intervenuta prescrizione del reato già al momento della sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo. La sentenza spiega espressamente e correttamente, infatti, perché il termine massimo di prescrizione, per effetto delle proroghe conseguenti alla successive interruzioni, è pari a dieci anni dalla data di commissione del reato (9 dicembre 2014), non essendo perciò scaduto ancora alla data odierna.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre