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Ordinanza — n. 43044/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds repeating arguments already examined by appellate court without critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Ahmed Fatine inadmissible due to the generic nature of his grounds, which merely repeated arguments already fully examined by the appellate court. Fatine challenged the conviction for purchasing two kilograms of cocaine, but his arguments lacked a specific critical comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already examined by the appellate court without a specific critical comparison.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds repeated appellate arguments inadmissible criminal appeal lack of critical analysis procedural dismissal dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATINE AHMED nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ahmed Fatine impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver acquistato a fini di cessione a terzi due chilogrammi lordi di cocaina.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità dei motivi, che ripropongono doglianze già compiutamente esaminate dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni (vds. pag. 11), logicamente lineari e, perciò, in questa sede non censurabili.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2024