Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for generic grievance regarding sentencing leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Jiang Bo's appeal against his conviction for possessing synthetic drugs inadmissible due to the generic nature of his complaint. Jiang Bo argued that the lower court incorrectly excluded the possibility of a lighter sentence, but the appellate court had properly considered the variety, quality, and harm of the substances rather than just quantity. The court ruled that without specific technical evidence or balancing of mitigating factors, the quantitative data alone justified excluding leniency, leading to the dismissal of the appeal and an order for Jiang Bo to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.p.: An appeal based on a generic grievance regarding sentencing leniency without specific technical evidence or factual balancing is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG BO (CUI 05SM6IF) nato il 10/12/1987 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Jiang Bo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi varie droghe sintetiche. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5.
2. Il ricorso è inammissibile, per genericità della doglianza. Anzitutto, la sentenza ha valorizzato la varietà, la qualità e la lesività delle sostanze detenute dall'imputato, e non solamente la quantità di esse, dato, quest'ultimo, comunque non contraddetto dal ricorso con puntuali riferimenti tecnico-scientifici eventualmente trascurati dai giudici d'appello. Peraltro, qualora di per sé non minimo in una scala oggettiva di gravità, anche il dato quantitativo può essere sufficiente di per sé ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove — come nel caso in esame — non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott