Court dismisses appeals on crowd crime charges as arguments lack factual basis and violate procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Marinello, Nardi, Salerno, and others inadmissible. The appellants argued against the conviction for collective crowd violence, claiming the court misinterpreted the group's actions and failed to consider mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating the lower court's findings were well-motivated by video evidence and could not be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments on crowd crimes are inadmissible if they rely on generic arguments or a factual reconstruction that contradicts the trial record without providing specific grounds for re-evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINELLO CARLO nato a MILANO il 12/02/1997 NARDI FRANCESCO nato a MILANO il 13/03/1996 SALERNO MICHELE nato a SEGRATE il 06/04/1990 SFOLCINI ROBERTO nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 14/10/1982 FAVA MATTIA nato a PAVIA il 10/10/1997 LOFARO LUIGI nato a RHO il 11/08/1994 FEDERICI ALESSANDRO nato a MILANO il 26/12/1996 ZAGARI DOMENICO VITO nato a SCILLA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che tutti motivi sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione collettiva del gruppo di tifosi e la finalità di aggressione violenta contro l'opposta tifoseria con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico contro coloro che si fossero opposti, e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l'identificazione che l'accertamento delle condotte di supporto morale all'azione lesiva posta in essere dal tifoso non identificato; ritenuto che le altre censure sull'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico e l'omessa concessione delle attenuanti generiche, sono ugualmente aspecifiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (finalità dell'azione violenta), espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il C