Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects generic mitigating circumstances due to serial drug trafficking and profit motives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal's grounds generic and unsupported by specific evidence. The court upheld the conviction based on the serial nature of the drug trafficking, the profits sought, and the utilitarian purpose of the acts, rejecting the claim that the appellant's status as a house arrest subject negated the consummation of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: An appeal based on generic criticisms of the lower court's reasoning regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when the first instance judgment is adequately motivated by the serial nature of the crime, the profits involved, and the utilitarian purpose of the acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE MAURO MARIO nato a COMO il 27/10/1991 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell'attività di spaccio, il profitto conseguito e quello perseguito, la finalità utilitaristica delle ammissioni del fatto, suffragato da altri solidi elementi di prova, mentre l'applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulla consumazione del reato mentre si trovava agli arresti domiciliari; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il CoL.Iiere estensore Il Pi-