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Ordinanza — n. 43038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vito Messina impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di: destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), mentre, nel caso in esame, essa è stata di poco superiore al minimo, 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti tossicodipendenza remissione della pena traffico di cocaina sanzioni penali abuso di sostanze

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITO nato a ERICE il 15/11/2000 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vito Messina impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di:

1) destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale;

2) riferibilità a lui e non ad altri della relativa detenzione;

3) eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi ripropongono doglianze già compiutamente esaminate dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni (pagg. 2 s.), non manifestamente illogiche e, perciò, in questa sede non censurabili. 2.2. Il terzo non è consentito e, comunque, è generico, perché puramente espressivo di dissenso. In proposito, va ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della relativa congruità, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: quest'ultima, peraltro, dev'essere specifica e dettagliata soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime:

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), mentre, nel caso in esame, essa è stata di poco superiore al minimo, 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il