Italian court dismisses appeal for generic grounds regarding denial of collaboration leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant claimed a violation of procedural rules regarding the denial of leniency for collaboration, which the lower court rejected based on police testimony and the appellant's silence during arrest validation. The court ruled that the appellant failed to provide specific facts showing how they aided investigators or prevented further criminal consequences, rendering the appeal legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7 d.P.R. n. 309/1990; Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to deduce specific circumstances required by the statute for leniency, such as assisting investigators or preventing further harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELELEO LUCA nato a ANZIO il 22/12/1982 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luca Meleleo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della "collaborazione", di cui al comma 7 del predetto art. 73, che la sentenza avrebbe escluso sulla base di mere valutazioni di un operatore di polizia escusso come testimone, in violazione anche della disciplina di rito.
2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Secondo quanto si legge in sentenza, il teste ha riferito dati di fatto, non valutazioni. L'imputato, dopo generiche dichiarazioni alla p.g., è rimasto in silenzio all'udienza di convalida del suo arresto: circostanza sulla quale il ricorso sorvola del tutto. Ma soprattutto, neppure in quest'ultimo vengono dedotte circostanze tali da poter dedurre che quegli abbia evitato che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori od abbia aiutato gli investigatori a sottrarre risorse economiche illecite, che è quanto richiede il suddetto comma 7.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre