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Ordinanza — n. 43031/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the absolute generality of the legal argument raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mudassar Hussain inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant challenged a conviction under Article 337 of the Penal Code, alleging violations of law and defects in reasoning regarding liability. The court rejected the claim because the grounds for appeal were too generic and lacked specific legal or factual substance.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and merely stated without specific legal or factual substance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 360 c.p.p. defects in reasoning criminal procedure indennità del difensore d'ufficio indennità per testimone motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUDASSAR HUSSAIN (CUI 062PZ9E) nato il 18/09/1984 avverso la sentenza del 12/04/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mudassar HVgsain impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità del motivo, semplicemente enunciato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2024