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Ordinanza — n. 43030/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over factual disputes and omission of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lorenzo Serafini's appeal against the Second Instance Court's conviction for drug possession inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to consider exculpatory evidence and incorrectly assessed whether the drugs were for personal use or resale. The court rejected these claims, ruling that the appeal sought a re-evaluation of factual evidence and witness credibility, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they request a re-evaluation of factual evidence or a different assessment of witness credibility, as these matters are precluded from the jurisdiction of the supreme court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation drug possession conviction jurisdiction cassation evidence assessment imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI LORENZO nato a ROMA il 29/05/1998 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lorenzo Serafini impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di hashish. Si lamentano:

1) omesso esame del motivo d'appello con cui si censurava l'omessa considerazione di elementi probatori a discarico prodotti dalla difesa;

2) vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha espressamente dato atto del relativo motivo d'appello e lo ha implicitamente, ma inequivocamente, preso in considerazione nella sua argomentata motivazione di conferma della decisione appellata, evidentemente ritenendo non concludenti le allegazioni difensive ipoteticamente trascurate dal primo giudice 2.2. Il secondo motivo postula esclusivamente una diversa valutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità, peraltro senza confrontarsi criticamente con i due dati qualificanti, oltre a quello quantitativo, valorizzati in sentenza (assenza di accorgimenti per ritardare il rapido degrado della sostanza; rotolo di cellophane e coltello sporco di sostanza nascosti in una custodia per macchine fotografiche), entrambi ragionevolmente ritenuti incompatibili con una detenzione ad esclusivo uso personale.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2