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Ordinanza — n. 43027/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and mitigating circumstances due to lack of effective comparison with first-instance judge's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism based on repeated legal violations. The court ruled that without an effective comparison to the first-instance judge's adequately motivated evaluations, the appeal lacks admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal against a judgment on recidivism or mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court fails to effectively compare its reasoning with that of the first-instance judge, as judicial evaluations are not subject to review when adequately and logically motivated.

Parole chiave

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recidivism application generic mitigating circumstances inadmissible appeal effective comparison reasoning procedural costs order judicial evaluation review Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI CHOKRI nato il 06/05/1971 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato sia con riguardo al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sia con riguardo all'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti, in linea con la valutazione del Giudice di primo grado; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il iere estensore Il Pr 'sicIn-t