Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of issues and generic arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a life sentence, but the court found the first ground repetitive and the second argument too generic compared to the lower court's detailed reasoning on intent and duration. Consequently, the court upheld the conviction based on established recidivism precedents and rejected any request for new evaluation of mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates issues already resolved by the appellate court with sound reasoning or if its arguments are too generic to allow a distinct re-evaluation of the judgment's legal basis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERETTI GABRIELE nato a CATANIA il 02/10/1986 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo relativo alla percezione del suono del campanello dell'abitazione è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Catania con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimento alle concrete modalità del controllo eseguito dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni, durata indefinita dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati avendo la Corte valorizzato i gravi e numerosi precedenti penali anche specifici e recenti per ravvisare la recidiva ed escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de o il giorno il 25 ottobre 2024 / Il Con-T z e estensore Il fre ide te Riccarv;