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Ordinanza — n. 43025/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had denied generic mitigating circumstances and applied recidivism based on repeated legal violations and recent criminal history. The Supreme Court ruled that without an effective comparison with the trial judge's adequately motivated evaluations, the appeal lacks admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court fails to effectively compare its decisions with the trial judge's adequately and logically motivated evaluations, as such comparisons are essential for judicial review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal judicial review limits recidivism application mitigating circumstances procedural costs order effective comparison test Corte di Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO LUCIO nato a CATANIA il 27/03/1988 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato sia con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia con riguardo all'applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Co ere estensore Il P/esiti nte