Italian Court dismisses appeal against sentencing, ruling on discretionary penalty adjustments is not reviewable for lack of logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected generic mitigating circumstances due to the defendant's confinement at home and the gravity of the offense. The Supreme Court affirmed that sentencing discretion is immune from review unless the lower court's reasoning is logically flawed or factually distorted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that decisions on sentencing are subject to review only if the lower court's reasoning is logically flawed or factually distorted, as sentencing discretion is not reviewable for mere disagreement with the evaluation of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA LEONARDO nato a FOGGIA il 27/02/1995 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità del fatto commesso mentre l'imputato si trovava ristretto agli arresti domiciliari; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una motivazione puntuale, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di manifesta illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito, ma ne sollecita solo una nuova differente valutazione non consentita in sede di legittimità ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il g liere estensore Il