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Ordinanza — n. 43021/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing first instance judgment on resistance threat element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the threat element in the crime of resistance. The appellant argued for a new examination, but the court found the lower court's reasoning sufficiently addressed the issue by referring to the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and lacks specific grounds distinct from the first-instance judgment, requiring the appellate court to refer parties to the existing reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute genericity inadmissible appeal crime of resistance threat element procedural costs Cassation review referential reasoning difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORLEO LEONARDO nato a MESAGNE il 11/08/1992 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente respinto il motivo di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento della minaccia integrante il reato di resistenza, operando un legittimo rinvio agli argomenti della motivazione della sentenza di primo grado in ragione della genericità dell'atto di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il re9(d e rite