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Ordinanza — n. 43020/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as appellate court correctly evaluated evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Daci and Franchini inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court improperly evaluated intercepted communications and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that assessing evidence relevance and fact-finding are exclusive competencies of the trial judge, which provided adequate reasoning based on logical inference and police records.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.p.: Appeals challenging the relevance of evidence or the evaluation of facts are inadmissible as they concern the exclusive competence of the court of first instance to reconstruct and weigh the material proof.

Parole chiave

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admissibility of appeals evaluation of evidence intercepted communications generic mitigating circumstances court of first instance competence inchiesta per reati di droga traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 111 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DACI ERMIR nato il 10/09/1971 FRANCHINI MARCO nato a LECCE il 03/09/1974 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure dedotte dai due ricorrenti in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando la correlazione esistente tra la sostanza stupefacente oggetto del sequestro operato nei confronti di altro coimputato (Marzano) con la sostanza stupefacente oggetto della transazione ricostruita attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate strettamente collegate tra loro; mentre con riguardo alla presenza del Franchini insieme al Marzano il riscontro è evidentemente frutto di una indagine di polizia giudiziaria svolta attraverso la consultazione delle registri di presenza in considerazione della piena utilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria in sede di giudizio abbreviato; ritenuto che anche i motivi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (ricorso di Daci) sono aspecifici rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello, in considerazione del dato ponderale elevato, delle modalità del trasporto e della rilevanza riconosciuta ai precedenti penali; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore di Franchini Marco per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il gio