Criminal appeal dismissed for generic grounds; court upheld lower court's rejection of generic mitigating factors against recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for the exclusion of generic mitigating factors, but the appellate court had already thoroughly addressed the balance between these factors and the appellant's repeated recidivism, citing a specific statutory prohibition. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific motivation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the reasons given by the lower court, particularly when those reasons are based on clear statutory prohibitions regarding the balance of mitigating factors and recidivism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRICCI MICHELE nato a CERIGNOLA il 27/05/1976 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata ostandovi un preciso divieto normativo e non essendo stato messa in dubbio con i motivi di appello la concreta sussistenza dei relativi presupposti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Co sigliere estensore Ir/Preyia nte