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Ordinanza — n. 43016/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43016/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLIONE PASQUALINO nato a CATANIA il 14/04/1964 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, oltre che tra l'entità dell'offesa ed il pericolo maggiore insito nella trasgressione della misura ad opera di un soggetto pluripregiudicato, in assenza di indicazioni sulla durata e effettive ragioni dell'allontanamento; ritenuto che il motivo riferito alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto precluse; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, oltre che tra l'entità dell'offesa ed il pericolo maggiore insito nella trasgressione della misura ad opera di un soggetto pluripregiudicato, in assenza di indicazioni sulla durata e effettive ragioni dell'allontanamento; ritenuto che il motivo riferito alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto precluse; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento in diritto degli stranieri allontanamento nonostante motivi di salute sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLIONE PASQUALINO nato a CATANIA il 14/04/1964 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, oltre che tra l'entità dell'offesa ed il pericolo maggiore insito nella trasgressione della misura ad opera di un soggetto pluripregiudicato, in assenza di indicazioni sulla durata e effettive ragioni dell'allontanamento; ritenuto che il motivo riferito alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto precluse; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. DE