Italian court dismisses appeal for generic grounds regarding factual assessment of traffic offense liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's finding of liability for a traffic offense, but the court noted that the appeal failed to provide a specific comparison with the factual findings of the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal concerned the exclusive competence of the trial judge regarding the evaluation of evidence and the reconstruction of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals concerning the factual reconstruction and evaluation of evidence regarding criminal liability are inadmissible if they are generic and lack a specific comparison with the trial court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA BELLONIO PAOLO nato a CERIGNOLA il 07/02/1988 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti ed alle modalità del controllo stradale tali da rendere del tutto ragionevole la valutazione circa la consapevolezza dell'imputato di essersi opposto al loro operato non fermandosi all'alt; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni della sentenza di merito della Corte di appello di Bari, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così I giorno il 25 ottobre 20