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Ordinanza — n. 43006/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI MARCELLO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 02/08/1985 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato, atteso che in caso di mancata deduzione con l'appello, la giurisprudenza si è attestata sul principio che l'applicazione delle pene sostitutive non avviene d'ufficio ma a domanda dell'imputato, sia pure formulata con le conclusioni scritte (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491), sicchè l'accoglimento del motivo di appello principale ha determinato il venir meno della richiesta avanzata solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo che vedeva sulla riduzione della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491), sicchè l'accoglimento del motivo di appello principale ha determinato il venir meno della richiesta avanzata solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo che vedeva sulla riduzione della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva azione di riduzione successoria sostituzione dei motivi modificazione delle conclusioni adeguamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
285491), sicchè l'accoglimento del motivo di appello principale ha determinato il venir meno della richiesta avanzata solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo che vedeva sulla riduzione della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI MARCELLO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 02/08/1985 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato, atteso che in caso di mancata deduzione con l'appello, la giurisprudenza si è attestata sul principio che l'applicazione delle pene sostitutive non avviene d'ufficio ma a domanda dell'imputato, sia pure formulata con le conclusioni scritte (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491), sicchè l'accoglimento del motivo di appello principale ha determinato il venir meno della richiesta avanzata solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo che vedeva sulla riduzione della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Co ere estensore Ii/Pres n