Ordinanza — n. 43004/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERVASIO TOMMASO nato a CERIGNOLA il 04/11/1992 LUPO MARCO nato a CERIGNOLA il 08/07/1989 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto nei ricorsi è manifestamente infondatc oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità del reato in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente e della pena irrogata in misura prossima al minimo edittale, considerata anche la recidiva contestata al Gervasio e ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 43004/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GERVASIO TOMMASO nato a CERIGNOLA il 04/11/1992 LUPO MARCO nato a CERIGNOLA il 08/07/1989 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto nei ricorsi è manifestamente infondatc oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità del reato in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente e della pena irrogata in misura prossima al minimo edittale, considerata anche la recidiva contestata al Gervasio e ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Co • liere estenso