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Ordinanza — n. 43003/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43003/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43003/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRIORE CARMINE nato a SAN SEVERO il 13/07/1995 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina emergenziale da Covid-19 può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa aveva la possibilità di formulare le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 43003/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa aveva la possibilità di formulare le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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prove tardive ritardo del ministero pubblico notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro rinvio del dibattimento motivazione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRIORE CARMINE nato a SAN SEVERO il 13/07/1995 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina emergenziale da Covid-19 può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa aveva la possibilità di formulare le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il C nsi li r